STATUTO
Statuto
ASSOCIAZIONE ITALIANA di PATOLOGIA VETERINARIA – A.I.P.Vet. (ONLUS)
STATUTO
TITOLO I
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Finalità e Scopi
TITOLO II
Art. 5 - Associati
Art. 6 - Iscrizione all’Associazione
Art. 7 - Quote associative
Art. 8 - Diritti degli Associati
Art. 9 - Obblighi degli Associati
Art. 10 - Decadenza o perdita della qualifica di Associato
TITOLO III
Art. 11 - Organi della Associazione
Art. 12 - L’Assemblea degli Associati
Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea
Art. 14 - Validità dell’Assemblea e Deliberazioni
Art. 15 - Deleghe
Art. 16 - Compiti dell’Assemblea
Art. 17- Il Presidente
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo
Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 20 - Convocazione e validità
Art. 21 - Decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo
Art. 22 - Il Comitato Scientifico
Art. 23 - Compiti del Comitato Scientifico
Art. 24 - Collegio Amministrativo Contabile
Art. 25 - Composizione del Collegio Amministrativo Contabile
Art. 26 - Collegio dei Probiviri
Art. 27 - Gratuità del mandato dei componenti degli organi dell'Associazione
TITOLO IV
Art. 28 - Patrimonio dell'Associazione
Art. 29 - Entrate dell’Associazione
Art. 30 - Divieto di distribuzione di utili, non rivalutabilità e non ripetibilità dei contributi
Art. 31 - Esercizio finanziario
TITOLO V
Art. 32 - Scioglimento dell’Associazione
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Modifiche allo Statuto
Art. 35 - Foro competente
Art. 36 - Rinvio
Statuto
Associazione Italiana di Patologia Veterinaria - A.I.P.Vet. (ONLUS)
STATUTO
TITOLO I
Art. 1
Costituzione
Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita la “Associazione Italiana di Patologia Veterinaria
– (ONLUS)”, in breve “A.I.P.Vet. (ONLUS)” (denominata negli articoli successivi come Associazione), quale ente non commerciale in conformità alle leggi vigenti (art. 111 Tuir, approvato con D.P.R. 917/1986, art. 4 D.P.R. 633/1972, modificati dal D.lgs. 460/97).
Art. 2
Sede
L’Associazione ha sede in Milano, via Celoria n. 10, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Art. 3
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4
Finalità e Scopi
L'Associazione ha carattere scientifico, persegue scopi culturali, promuovendo in autonomia e indipendenza attività di ricerca, studi e convegni su tematiche di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria e su argomenti a queste correlati.
Al fine di promuovere e realizzare gli scopi sociali, l'Associazione può istituire collaborazioni con Enti nazionali, regionali e locali, con la pubblica amministrazione, con centri di ricerca scientifica, nonché altre organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali interessate al settore.
Può inoltre farsi carico di prestare servizi e consulenze ad altri enti, società e associazioni.
Al fine di promuovere la ricerca scientifica, l’Associazione può istituire l’assegnazione di borse di studio.
L'Associazione non ha fini di lucro e per l’effetto non esercita attività imprenditoriali, né vi partecipa.
L’Associazione non persegue, altresì, finalità di tutela sindacale degli associati, non svolgendo attività sindacale né direttamente, né indirettamente.
Statuto
TITOLO II
Art. 5
Associati
Gli Associati partecipano alla vita associativa garantendo il proprio contributo culturale ed economico.
L’iscrizione all’Associazione è aperta ai patologi veterinari e ai Medici Veterinari che sono professionalmente impegnati nel campo della patologia animale”.
Gli associati si distinguono in:
- Associati fondatori;
- Associati onorari;
- Associati ordinari;
- Associati sostenitori.
Fanno parte degli Associati fondatori i firmatari del presente Statuto all’atto della costituzione dell’Associazione e che hanno versato la quota.
Possono essere nominati associati onorari coloro che si distinguono per il loro contributo scientifico in materia di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria.
La nomina di Associato onorario spetta al Consiglio Direttivo, dopo aver acquisito il parere del Comitato Scientifico. La proposta può essere presentata da qualsiasi Associato fondatore o ordinario.
Sono Associati ordinari coloro che aderiscono all’Associazione dopo la sua costituzione, sono professionalmente impegnati nel settore della Patologia Veterinaria o in settori affini e che versano regolarmente la quota annuale.
Possono aderire all’Associazione in qualità di Associati sostenitori gli Enti, le Associazioni e le persone fisiche o giuridiche che partecipano a vario titolo e con proprie donazioni o sovvenzioni alla vita e/o alle varie attività dell’Associazione.
Art. 6
Iscrizione all’Associazione
Il Consiglio Direttivo provvede in merito all’accoglimento delle domande di iscrizione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Nel caso di richiesta di adesione all’Associazione - in qualità di Associato ordinario - di una persona fisica, la domanda deve essere corredata di curriculum vitae. Le domande di adesione all’Associazione devono essere controfirmate da almeno due Associati presentatori.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare l'esito della votazione.
Il mancato accoglimento della domanda di adesione deve essere motivato. L'iscrizione degli Associati decorre dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 novembre dell’anno precedente.
Art. 7
Quote associative
Gli Associati devono versare annualmente all’Associazione una quota stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
La quota o il contributo associativo dell'Associato è intrasmissibile.
L’Assemblea può stabilire quote ridotte per gli studenti e i neolaureati.
Art. 8
Diritti degli Associati
Ogni Associato ha diritto di voto e di intervento in Assemblea.
Ad ogni Associato è attribuito un solo voto.
Le persone giuridiche devono essere rappresentate da un solo delegato.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati che sono regolarmente iscritti all’Associazione e che sono in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite ai sensi dell’art. 7.
Art. 9
Obblighi degli Associati
Ogni Associato, in qualità della propria qualifica, deve rispettare i seguenti obblighi:
1 - osservare le norme dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
2 - essere in regola con i versamenti della quota annuale deliberata ai sensi dell’art. 7;
3 - astenersi da qualsiasi atto o iniziativa che sia pregiudizievole ai fini perseguiti dall’Associazione o alle iniziative esercitate dalla stessa;
4 - astenersi dal partecipare o dall’aderire ad attività che siano in contrasto con quelle dell’Associazione.
Art. 10
Decadenza o perdita della qualifica di Associato
La decadenza dalla qualifica di Associato avviene per dimissioni volontarie.
La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:
1 - perdita dei requisiti chiesti per l’ammissione all’Associazione;
2 - per mancato versamento della quota annuale dopo il terzo sollecito di pagamento;
3 - per espulsione in seguito a grave infrazione delle disposizioni di cui al presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
Le dimissioni decorrono allo scadere dell’anno di versamento dell’ultima quota. Il Consiglio Direttivo delibera di prenderne atto.
La perdita della qualifica di Associato di cui ai punti 1, 2 e 3 viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati dimissionari o cancellati per morosità possono riscriversi all’Associazione a condizione che abbiano sanato ogni posizione debitoria nei confronti della stessa.
La perdita della qualifica di Associato non comporta alcun diritto dello stesso sul patrimonio dell’Associazione.
Statuto
Statuto
TITOLO IV
Art. 28
Patrimonio della Associazione
Il patrimonio dell'Associazione comprende beni mobili e immobili, di cui l'Associazione è proprietaria a qualsiasi titolo. Esso è utilizzato per le finalità e gli scopi istituzionali indicati all’art. 4.
Art. 29
Entrate dell'Associazione
Per l’adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
1 - quote associative, calcolate in base al numero degli Associati;
2 - redditi derivanti dal proprio patrimonio e, in particolare, degli eventuali interessi di depositi bancari e altre rendite di varia natura;
3 - eventuali elargizioni di Enti o altre associazioni pubbliche o private;
4 - elargizioni diverse dalle precedenti quali donazioni, lasciti e liberalità in genere;
5 - quote che provengono nell’ambito di servizi specifici;
6 - quote che provengono dall'organizzazione di Corsi e Convegni.
L'Associazione non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi. I fondi per la gestione ordinaria sono depositati in conti correnti presso istituti di credito o simili.
I fondi per la gestione ordinaria sono depositati in conti correnti presso istituti di credito o simili.
Art. 30
Divieto di distribuzione di utili – non rivalutabilità e non ripetibilità dei contributi
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto.
I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in alcun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.
Art. 31
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e dura fino al 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione redige e approva annualmente il rendiconto annuale economico-finanziario attraverso gli organi di governo.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea Ordinaria unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Amministrativo Contabile.
Il rendiconto, dopo la redazione e prima dell’approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l’Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché gli Associati ne possano prendere visione, o trasmesso via e-mail dal Segretario a chi ne faccia richiesta. Successivamente il rendiconto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione.
Statuto
TITOLO V
Art. 32
Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, possono essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea degli Associati a maggioranza degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 33
Provvedimenti disciplinari
Gli associati possono essere espulsi nei seguenti casi:
1 - se compiono atti contrari alle disposizioni del presente Statuto;
2 - se commettono gravi infrazioni alle deliberazioni degli organi associativi;
3 - se non abbiano onorato i loro impegni di contribuzione all'Associazione nonostante i solleciti di pagamento di cui all’art. 10.
Il provvedimento di espulsione è disposto dal Consiglio Direttivo e deve essere motivato.
Contro il provvedimento di espulsione, l'Associato ha diritto di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale esprimerà parere motivato all’Assemblea.
L'Associato espulso deve inviare l’opposizione scritta e con le motivazioni al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione disposto dal Consiglio Direttivo.
l ricorso presentato sospende il provvedimento di espulsione.
Il Collegio dei Probiviri dispone con provvedimento motivato e lo sottopone all’Assemblea degli Associati per la decisione finale.
L’Assemblea degli Associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, delibera in merito, a maggioranza semplice dei presenti.
La delibera di espulsione emessa dall’Assemblea degli Associati è motivata e inappellabile. Il Consiglio Direttivo prende atto della Delibera assembleare e provvede alla notifica.
Art. 34
Modifiche allo Statuto
Qualsiasi proposta o richiesta di modifica del presente Statuto, presentata dai Soci o dal Consiglio Direttivo, deve essere portata a conoscenza di tutti gli Associati almeno 45 gg. prima della data di convocazione dell’Assemblea, al fine di essere discussa. L’approvazione della modifica delle disposizioni del presente Statuto deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
Art. 35
Foro competente
In caso di controversie, il Foro competente è quello in cui l'Associazione ha la propria sede.
Art. 36
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni.