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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA |
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STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA di PATOLOGIA VETERINARIA A.I.P.Vet. |
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TITOLO I Art. 1 Costituzione Art. 2 Sede Art. 3 Durata Art. 4 Finalità e Scopi TITOLO II Art. 5 Associati Art. 6 Iscrizione alla Associazione Art. 7 Quote associative Art. 8 Diritti degli Associati Art. 9 Obblighi degli Associati Art. 10 Decadenza o perdita della qualifica di Associato TITOLO III Art. 11 Organi della Associazione Art. 12 L’Assemblea degli Associati Art. 13 Convocazione dell’Assemblea Art. 14 Validità dell’Assemblea e Deliberazioni Art. 15 Deleghe Art. 16 Compiti dell’Assemblea Art. 17 Il Presidente Art. 18 Il Consiglio Direttivo Art. 19 Compiti del Consiglio Direttivo Art. 20 Convocazione e validità Art. 21 Decadenza della carica di membro del Consiglio
Direttivo Art. 23 Il Comitato Scientifico Art. 24 Compiti del Comitato Scientifico Art. 25 Organizzazione per i Convegni Art. 25bis Collegio amministrativo contabile Art. 26 Composizione del Collegio Amministrativo Contabile Art. 27 Collegio dei probiviri Art. 28 Gratutita’ del mandato dei componenti degli organi
dell'Associazione TITOLO IV Art. 29 Patrimonio dell’Associazione Art. 30 Entrate dell’Associazione Art. 31 Divieto di distribuzione di utili - non
rivalutabilita’ e non ripetibilita’ dei contributi Art. 32 Esercizio finanziario TITOLO V Art. 33 Scioglimento dell'associazione Art. 34 Provvedimenti disciplinari Art. 35 Modifiche allo Statuto Art. 36 Foro competente Art. 37 Rinvio al Regolamento Art. 38 Rinvio TITOLO I Art. 1 Costituzione
Ai sensi degli
articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita la “Associazione Italiana
di Patologia Veterinaria”, in breve “A.I.P. Vet.” (denominata negli articoli
successivi come Associazione) quale ente non commerciale in conformità alle
leggi vigenti (art. 111 Tuir, approvato con D.P.R. 917/1986, art. 4 D.P.R.
633/1972, modificati dal D.lgs. 460/97). Art. 2 Sede La Società ha
sede in Milano, via Celoria n. 10, presso il Dipartimento di Patologia
Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria - Sezione di Anatomia
Patologica Veterinaria e Patologia Aviare - Facoltà di Medicina Veterinaria. Art. 3 Durata La durata della
Associazione è illimitata. Art. 4 Finalità e Scopi La Società ha
carattere scientifico, persegue scopi culturali, promuovendo attività di ricerca,
studi e convegni su tematiche di Patologia Generale e Anatomia Patologica
Veterinaria e su argomenti a queste correlati. Al fine di
promuovere e realizzare gli scopi sociali, l'Associazione può istituire
collaborazioni con Enti nazionali, regionali e locali, con la pubblica
amministrazione, con centri di ricerca scientifica, nonché altre
organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali interessate
al settore. Può inoltre
farsi carico di prestare servizi e consulenze ad altri enti, società ed
associazioni. Al fine di
promuovere la ricerca scientifica, la associazione può istituire
l’assegnazione di borse di studio. L'Associazione
non ha fini di lucro. TITOLO II Art. 5 Associati Gli Associati
partecipano alla vita associativa garantendo il proprio contributo culturale
ed economico. Può diventare
Associato chiunque sia cultore o si interessa di Patologia Veterinaria,
nonché Enti o Associazioni che perseguono analoghe finalità della
Associazione. I soci si
distinguono in: -Associati fondatori; -Associati
onorari; -Associati
ordinari; -Associati
sostenitori. Fanno parte
degli Associati fondatori i firmatari del presente Statuto all’atto della
costituzione della Associazione e che hanno versato la quota. Possono essere
nominati associati onorari coloro che si distinguono per il loro contributo
scientifico in materia di Patologia Generale e Anatomia Patologica
Veterinaria. La nomina di
Associato onorario spetta al Consiglio Direttivo, dopo aver acquisito il
parere del Comitato Scientifico. La proposta può essere presentata da
qualsiasi Associato fondatore o ordinario. Sono Associati
ordinari coloro che aderiscono alla Associazione dopo la sua costituzione,
sono professionalmente impegnati nel settore della Patologia Veterinaria o in
settori affini e che versano regolarmente la quota annuale. Possono aderire
alla Associazione in qualità di associati sostenitori gli Enti, le
Associazioni e le persone fisiche o giuridiche che partecipano a vario titolo
e con proprie donazioni o sovvenzioni alla vita e/o alle varie attività della
Associazione. Art. 6 Iscrizione alla Associazione Il Consiglio
Direttivo provvede in merito all’accoglimento delle domande di iscrizione,
con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di
richiesta di adesione alla Associazione - in qualità di Associato ordinario -
di una persona fisica, la domanda deve essere corredata di curriculum vitae.
Le domande di adesione alla Associazione devono essere controfirmate da
almeno due associati presentatori. Il Consiglio
Direttivo ha l'obbligo di comunicare l'esito della votazione. Il mancato
accoglimento della domanda di adesione deve essere motivato. L'iscrizione
degli associati decorre dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. Le iscrizioni sono
aperte dal giorno 1 novembre dell’anno precedente. Art. 7 Quote associative Gli Associati
devono versare annualmente alla Associazione una quota stabilita
dall'Assemblea su proposta del Consiglio. La quota o il
contributo associativo dell'Associato è intrasmissibile. L’Assemblea può
stabilire quote ridotte per gli studenti ed i neolaureati. Art. 8 Diritti degli Associati Ogni Associato
ha diritto di voto e di intervento in Assemblea. Ad ogni
Associato è attribuito un solo voto. Le persone
giuridiche devono essere rappresentate da un solo delegato. L’esercizio dei
diritti sociali spetta agli Associati che sono regolarmente iscritti alla
Associazione e che sono in regola con il pagamento delle quote annuali
stabilite ai sensi dell’art. 7. Art. 9 Obblighi degli Associati Ogni Associato,
in qualità della propria qualifica, deve rispettare i seguenti obblighi: 1-osservare le
norme dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi della
Associazione; 2-essere in
regola con i versamenti della quota annuale deliberata ai sensi dell’art. 7; 3-astenersi da
qualsiasi atto o iniziativa che sia pregiudizievole ai fini perseguiti dalla
Associazione o alle iniziative esercitate dalla stessa; 4-astenersi dal
partecipare o dall’aderire ad attività che siano in contrasto con quelle
della Associazione. Art. 10 Decadenza o perdita della qualifica di Associato La decadenza
dalla qualifica di Associato avviene per dimissioni volontarie. La qualifica di
Associato si perde nei seguenti casi: 1-perdita dei
requisiti chiesti per l’ammissione alla Associazione; 2-per mancato
versamento della quota annuale dopo il terzo sollecito di pagamento; 3-per
espulsione in seguito a grave infrazione delle disposizioni di cui al presente
Statuto e delle deliberazioni degli Organi della Associazione. Le dimissioni
decorrono allo scadere dell’anno di versamento dell’ultima quota. Il
Consiglio Direttivo delibera di prenderne atto. La perdita
della qualifica di Associato di cui ai punti 1, 2 e 3 viene deliberata dal
Consiglio Direttivo. Gli Associati
dimissionari o cancellati per morosità, possono riscriversi alla Associazione
a condizione che abbiano sanato ogni posizione debitoria nei confronti della
stessa. La perdita
della qualifica di Associato non comporta alcun diritto dello stesso sul
patrimonio della Associazione. TITOLO III Art. 11 Organi della Associazione Sono organi
della Associazione: -l’Assemblea
degli Associati; -il Presidente -il Consiglio
Direttivo -il Comitato
Scientifico -il Collegio
amministrativo contabile -il Collegio
dei Probiviri Art. 12 L’Assemblea degli Associati L’assemblea è
l’organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Nel rispetto
della libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo e al fine di
garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’elezione
degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata. L’Assemblea è
costituita da tutti gli Associati che risultano essere regolarmente iscritti
alla Associazione alla data di convocazione e che risultano essere in regola
con il pagamento della quota dell’anno in corso. L’Assemblea
ordinaria è convocata una volta all’anno, mentre l’assemblea straordinaria è
convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su
richiesta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, o su richiesta
motivata da almeno due terzi degli Associati. Art. 13 Convocazione dell’Assemblea La convocazione
deve essere disposta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data
dell’adunanza. La convocazione
deve essere eseguita per iscritto; sono considerate valide le convocazioni
anche a mezzo telematico (fax), informatico per posta elettronica, inviate al
recapito rilasciato dall’associato all’atto della sua iscrizione. La convocazione
deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza
in prima e in seconda convocazione, nonché i punti in discussione all’ordine
del giorno. Nel caso di proposte
di modifica delle disposizioni dello Statuto, la convocazione deve contenere
in allegato l’indicazione degli articoli oggetto di modifica ed il testo
delle modifiche proposte. Art. 14 Validità dell’Assemblea e Deliberazioni In prima
convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita se è presente la metà più
uno degli Associati. In seconda
convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati
presenti o rappresentati. Per modificare
l’atto costitutivo è necessario, anche in seconda convocazione, la presenza
di almeno un terzo degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Per le azioni
di responsabilità da intraprendere nei confronti dei membri del Consiglio
Direttivo, per violazione del mandato o di leggi, è richiesta la presenza o
la rappresentanza di almeno due terzi degli Associati. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Associati
presenti o rappresentati. Nel caso di
parità di votanti, prevale quello espresso dal Presidente. Nel caso di
scioglimento della Associazione, per la devoluzione del patrimonio e la
designazione dei liquidatori e dei loro poteri, è richiesta la votazione
favorevole di almeno tre quarti degli Associati. E’ prevista la
possibilità, ogniqualvolta particolari esigenze lo richiedano, di svolgere
consultazioni e votazioni anche per via telematica. In tal caso il Presidente
si fa carico di verificare la regolarità della trasmissione delle
comunicazioni e ne redige apposito verbale. Art. 15 Deleghe A ciascun componente
dell’Assemblea può essere rilasciata più di una delega. La delega deve
essere scritta e consegnata prima dell’inizio dei lavori al Presidente
dell’Assemblea. Non è ammesso
il voto per corrispondenza. Art. 16 Compiti dell’Assemblea All’Assemblea
Ordinaria sono attribuiti i seguenti compiti: -nomina delle
cariche sociali previste nel presente Statuto (Presidente, Consiglio
Direttivo, Comitato Scientifico, il Collegio amministrativo contabile,
Collegio dei Probiviri); -approvazione
del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente con la relazione
del Collegio amministrativo-contabile; -delibera del
bilancio preventivo; -delibera
dell’entità delle quote sociali sentito il parere del Consiglio Direttivo; -delibera sugli
argomenti relativi alla gestione e alle attività sociali in relazione alle
finalità scientifiche nonché alle attività di ricerca della Società; -ratifica della
nomina del personale tecnico e/o di consulenza; All’Assemblea
Straordinaria sono attribuiti i seguenti compiti -deliberazione
delle variazioni statutarie; -approvazione
delle norme del regolamento di esecuzione della Associazione. Art. 17 Il Presidente Il Presidente è
eletto dall’Assemblea degli Associati, dura in carica due anni e può essere rieletto
consecutivamente per un altro biennio. Il Presidente
ha la legale rappresentanza della Associazione, con attribuzione dei poteri
che gli sono conferiti dalla legge, di fronte agli Associati, ai terzi, in
giudizio. Il Presidente
esercita tutte le funzioni che gli vengono demandate dallo Statuto e dal
Regolamento, nonché coordina tutte le attività della Associazione. Ha il compito
di convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo
e il Comitato Scientifico. Nella
convocazione dell’Assemblea deve fissare l’ordine del giorno, oltre agli
adempimenti ai sensi dell’art. 13. Il Presidente
ha facoltà anche di rilasciare quietanza liberatoria ad enti pubblici, di
nominare avvocati, procuratori, periti e di provvedere a quant’altro occorra
per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fermo restando il
rispetto delle finalità e degli scopi della Associazione. Il
Vicepresidente può sostituire il Presidente negli incarichi previsti dallo
Statuto, in caso di assenza, di dimissioni o di altri impedimenti di questo. Art. 18 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio
Direttivo rappresenta l’organo amministrativo della Società e svolge tutte le
funzioni che non sono attribuite all’Assemblea degli Associati. Il Consiglio
deve essere composto esclusivamente dagli Associati (salvo che siano nominati
in sede di atto costitutivo e che abbiano comunicato la loro intenzione di
divenire associati), in numero di 5, eletti dall’Assemblea degli Associati e
che sono così ripartiti: -il Presidente; -un Segretario; -3 Consiglieri. La carica di
Vicepresidente è ricoperta da uno dei consiglieri su nomina del Consiglio. I Consiglieri
rimangono in carica per lo stesso periodo del Presidente e possono essere
rieletti. In caso di
dimissioni dei Consiglieri l’Assemblea procede all’elezione dei sostituti per
la reintegrazione del Consiglio. I Consiglieri,
il Consiglio e/o il Presidente decadono dalla propria carica quando
l’Assemblea ne voti la sfiducia in base alle maggioranze previste dallo
statuto. Il Consiglio decide
al suo interno le suddivisioni degli incarichi in base al proprio programma
ed alle esigenze della Associazione. Art. 19 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio
Direttivo rappresenta l’organo di governo dell'Associazione. Esso Svolge
compiti di direzione, gestione e amministrazione dell'Associazione e risponde
del proprio operato all’Assemblea. Il Consiglio
attua le politiche dell’Assemblea e assicura la direzione delle attività
dell’Associazione, nonché delibera collegialmente. In particolare, il
Consiglio: -convoca
l’Assemblea degli Associati; -assicura la
corretta gestione amministrativa dell'Associazione; -amministra il
patrimonio sociale dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione; -nomina un Tesoriere
a cui affidare la gestione e la cura del patrimonio, finanziario e non,
dell'Associazione; -delibera sullo
stare in giudizio; -dà esecuzione
alle delibere dell’Assemblea dei Associati; -fissa la data
nonché la sede per la convocazione dell’Assemblea degli Associati; -predispone il
bilancio di spesa annuale, consuntivo e preventivo, da presentare
all’Assemblea degli Associati; -redige il
resoconto delle attività svolte e predispone il programma di attività da
svolgere nel nuovo esercizio, da presentare all’Assemblea degli Associati; -delibera sulla
nomina a Associati onorari ai sensi dell’art. 5 nonché sull’ammissione a
Associati ordinari ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto; -costituisce e
cura i rapporti con tutti gli enti di competenza per quanto riguarda la
Patologia Veterinaria; -garantisce,
l'organizzazione di attività di formazione in ambito scientifico e didattico.
Cura i rapporti con la stampa con aziende e con altre Associazioni del
settore -si assicura la
collaborazione di professionisti nei settori scientifici, legislativi,
finanziari ed in tutti quelli ove ne ritenga necessario l’intervento. -propone i
nominativi dei rappresentanti ufficiali dell'Associazione in seno ad altre
Associazioni ed Enti; -può nominare
commissioni di studio di particolari problemi, sentito il Comitato
Scientifico; -ricerca la
sede idonea per l'Associazione, nonché la propone all’Assemblea per le
modifiche allo Statuto; Art. 20 Convocazione e validità Il Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione o su
richiesta di almeno 3 dei suoi componenti, entro 10 giorni dalle elezioni, e
ogni qualvolta se ne presenti la necessità. In ogni caso,
il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l’anno. Il Consiglio
risulta validamente costituito se presenti almeno 2/3 dei consiglieri tra cui
il Presidente o il Vicepresidente. Le decisioni
sono prese a maggioranza dei presenti. Tutte le
riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario o di un incaricato e
sottoscritte dai Consiglieri presenti. Ogni membro del
Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di
parità nelle votazioni il voto del Presidente vale il doppio. In caso di
assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo è
presieduto dal Consigliere più anziano di età. Art. 21 Decadenza della carica di membro del Consiglio
Direttivo La decadenza
dalla carica di componente del Consiglio Direttivo avviene per: - per
espulsione in seguito a grave infrazione delle disposizioni di cui al presente
Statuto e delle deliberazioni degli Organi della Associazione. -per dimissioni
volontarie; -per mancata
partecipazione al Consiglio senza giustificato motivo per almeno tre sedute
consecutive. Il Consiglio
provvede a sostituirli con gli Associati che risultano i primi tra i non
eletti nelle votazioni dell’Assemblea degli Assocaiti. Il nuovo
componente del Consiglio rimane in carica fino all’Assemblea successiva. Art. 23 Il Comitato Scientifico Il Comitato
Scientifico rappresenta l’organo di consulenza scientifica della Società. Esso è
costituito da: 1-il Presidente
dell'Associazione; 2-il Vice
Presidente dell'Associazione; 3-il Segretario
della Associazione; 4-da 6 membri
eletti dall’Assemblea, I membri di cui
al punto 4 sono eletti tra gli Associati. I membri del
Comitato Scientifico rimangono in carica quattro anni e non possono essere
immediatamente rieleggibili. Art. 24 Compiti del Comitato Scientifico I compiti e le
attività del Comitato Scientifico consistono in: 1-proporre
tematiche di interesse scientifico e tecnico che possono essere oggetto di
tavole rotonde, relazioni, simposi nei convegni, nelle riunioni di studio o
di programmazione, nonché nei corsi di aggiornamento professionale; 1bis-proporre i
nominativi degli Associati ai quali affidare le tematiche da trattare; 2-predisporre
le commissioni e designarne i membri per l’assegnazione di borse di studio o
di premi per la ricerca; 3-proporre lo
schema del programma scientifico del Convegno annuale ed esprimere parere in
merito agli eventuali temi scientifici e tecnici proposti dagli Associati o
da Enti pubblici e privati; 4-sovraintendere
lo svolgimento dei lavori del Convegno annuale; 5-esprimere
parere su ogni argomento di natura scientifica e/o tecnica proposto dal
Presidente o dal Consiglio Direttivo; 6-seguire i
lavori e i rapporti scientifici tenuti dall'Associazione con l’estero; 7-proporre
innanzi al Consiglio Direttivo la nomina di Soci onorari. Su indicazione
o parere del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo delibera il programma
dei Convegni, delle riunioni e dell’attività scientifica della Società,
nonché procede alla scelta definitiva dei temi oggetto di relazioni speciali
e dei rispettivi relatori. Art. 25 Organizzazione per i Convegni Per l’organizzazione
del Convegno annuale o di altre iniziative di incontri congressuali, si
rinvia alle norme stabilite nel Regolamento. Art. 25bis Collegio amministrativo contabile Il Collegio
Amministrativo Contabile è l’organo di controllo dell’attività amministrativa
ed economico-finanziaria della Società. Al Collegio
spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione
amministrativa e finanziaria della Società e ne sorveglia, mediante
verifiche, la regolarità. Ha il compito
di svolgere le attribuzioni che sono conferite dalla legge, in particolare: -controlla il
bilancio e il rendiconto consuntivo dell'Associazione, che sono trasmessi dal
Consiglio Direttivo prima della presentazione all’Assemblea degli Associati; -verifica la
regolarità degli atti di amministrazione della Associazione nonché
l’esattezza delle relative scritture contabili; -vigila
sull’andamento dell’amministrazione della Associazione; -ha facoltà di
richiedere tutti gli atti e la documentazione che ritenga necessaria per l’espletamento
dei suoi compiti; -controlla
sull’esistenza di cassa e sui valori che sono custoditi presso
l'Associazione; -accerta
annualmente la consistenza effettiva dei beni di proprietà della
Associazione, vistando il relativo inventario. Il collegio redige
relazione all’Assemblea relativamente ai rendiconti economico finanziari
predisposti dall’organo direttivo il cui progetto, a tal fine, deve essere
sottoposto almeno 15 gg prima della riunione dell’Assemblea convocata per
l’esame e la sua approvazione. Art. 26 Composizione del
Collegio Amministrativo Contabile Il
Collegio Amministrativo Contabile è nominato dall’Assemblea degli Associati. Tale
Organo è composto da 3 membri effettivi, più 2 supplenti; durano in carica 4
anni e sono rieleggibili. I
Membri provvedono alla prima riunione a nominare un Presidente. I
Membri del Collegio Amministrativo Contabile sono scelti tra i soci
dell’Associazione. I
componenti del Collegio hanno diritto di assistere alle sedute dell’Assemblea
degli Associati e del Consiglio Direttivo. Art. 27 Collegio dei probiviri Il Collegio dei
Probiviri è l’organo di garanzia statutaria dei diritti e delle istanze
promosse dai singoli associati iscritti e di giurisdizione interne
dell'Associazione. Il Collegio dei
Probiviri è composto da 3 componenti effettivi, più 2 supplenti, eletti
dall’Assemblea. Il Collegio dei
Probiviri ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme e
principi del presente Statuto, nonché la corretta applicazione di norme e
regolamenti di cui l'Associazione si sia dotata. Inoltre il
Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere sui ricorsi o controversie
proposte dai Soci su eventuali provvedimenti deliberati dall’Assemblea ed in
ogni altra controversia di carattere morale e materiale che dovesse insorgere
tra gli Associati. Il Collegio
dura in carica quattro anni. In caso di
dimissioni i singoli Probiviri vengono sostituiti dall’Assemblea. I membri
del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili. Il Collegio dei
Probiviri dovrà presentare all’Assemblea un rapporto annuale sull’attività
svolta. I componenti
del Collegio dei Probiviri possono partecipare senza diritto di voto alle
sedute dell’Assemblea e del Consiglio. Art. 28 Gratuita’ del mandato dei componenti degli
organi dell'Associazione I componenti
degli organi dell'Associazione svolgono gratuitamente il loro lavoro
nell'ambito del mandato ad essi conferito. Gli stessi
hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni
dell’ufficio ricoperto, approvate dal Consiglio Direttivo. Gli associati
che dovessero svolgere attività in seno all'Associazione, non hanno diritto
ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese. TITOLO IV Art. 29 Patrimonio della Associazione Il patrimonio
dell'Associazione comprende beni mobili ed immobili, di cui l'Associazione è
proprietaria a qualsiasi titolo. Art. 30 Entrate dell'Associazione Per
l’adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: 1-quote associative,
calcolate in base al numero degli Associati; 2-redditi
derivanti dal proprio patrimonio e, in particolare, degli eventuali interessi
di depositi bancari ed altre rendite di varia natura; 3-eventuali
elargizioni di Enti o altre associazioni pubbliche o private; 4-elargizioni
diverse dalle precedenti quali donazioni, lasciti e liberalità in genere; 5-quote che
provengono nell’ambito di servizi specifici. 6 - quote che
provengono dall'organizzazione di Corsi e Convegni. L'Associazione
non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi. I fondi per la
gestione ordinaria sono depositati in conti correnti presso istituti di
credito o simili. Art. 31 Divieto di distribuzione di utili – non
rivalutabilita’ e non ripetibilita’ dei contributi All'Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. I versamenti al
fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto. I versamenti
non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi,
neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Le quote
associative sono intrasmissibili per atto tra vivi. Art. 32 Esercizio finanziario L’esercizio
finanziario decorre dal 1° gennaio e dura fino al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione
redige e approva annualmente il rendiconto annuale economico finanziario
attraverso gli organi di governo. Il rendiconto
economico finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria
unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio
Amministrativo Contabile. Il rendiconto,
dopo la redazione e prima dell’approvazione assembleare, rimarrà depositato
presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l’assemblea
convocata per la sua approvazione, affinché i Soci ne possano prendere
visione, o trasmesso via e-mail dal Segretario a chi ne faccia richiesta. TITOLO V Art. 33 Scioglimento dell'associazione Lo scioglimento
dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, possono essere
deliberati esclusivamente dall’Assemblea degli Associati a maggioranza degli
aventi diritto al voto. In caso di
scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà
devoluto ad altra società o associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. Art. 34 Provvedimenti disciplinari Gli Associati
possono essere espulsi nei seguenti casi: 1-se compiono
atti contrari alle disposizioni del presente Statuto; 2-se commettono
gravi infrazioni alle deliberazioni degli Organi societari; 3-se non
abbiano onorato i loro impegni di contribuzione alla Società nonostante i
solleciti di pagamento di cui all’art. 10. Il
provvedimento di espulsione è disposto dal Consiglio Direttivo e deve essere
motivato. Contro il
provvedimento di espulsione, l'Associato ha diritto di presentare ricorso al
Collegio dei Probiviri, il quale esprimerà parere motivato all’Assemblea. L'Associato
espulso deve inviare l’opposizione scritta e con le motivazioni al Collegio
dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
espulsione disposto dal Consiglio Direttivo. Il ricorso
presentato sospende il provvedimento di espulsione. Il Collegio dei
Probiviri dispone con provvedimento motivato e lo sottopone all’Assemblea
degli Associati per la decisione finale. L’Assemblea
degli Associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri delibera in
merito, a maggioranza semplice dei presenti. La delibera di
espulsione emessa dall’Assemblea degli Associati è motivata e inappellabile. Il Consiglio Direttivo
prende atto della Delibera assembleare e provvede alla notifica. Si rinvia al
Regolamento la procedura disciplinare. Art. 35 Modifiche allo Statuto Qualsiasi
proposta o richiesta di modifica del presente Statuto, presentata dai Soci o
dal Consiglio Direttivo, deve essere portata a conoscenza di tutti gli
Associati almeno tre mesi prima della data di convocazione dell’Assemblea, al
fine di essere discussa. L’approvazione
della modifica delle disposizioni del presente Statuto deve ottenere il voto
favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Art. 36 Foro competente In caso di
controversie, il foro competente è quello in cui l'Associazione ha la propria
sede. Art. 37 Rinvio al Regolamento Per le norme di
applicazione del presente Statuto si rinvia alla stesura nonché
all’approvazione del Regolamento. Art. 38 Rinvio Per quanto non
previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile in materia
di associazioni non riconosciute, all'articolo 5 del decreto legislativo n.
460 del 4 dicembre 1997 ed alle eventuali leggi speciali.
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