ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA

Italian Association of Veterinary Pathology

AIPVet

 

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STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA di PATOLOGIA VETERINARIA

A.I.P.Vet.

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 TITOLO I

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Finalità e Scopi

TITOLO II

Art. 5 Associati

Art. 6 Iscrizione alla Associazione

Art. 7 Quote associative

Art. 8 Diritti degli Associati

Art. 9 Obblighi degli Associati

Art. 10 Decadenza o perdita della qualifica di Associato

TITOLO III

Art. 11 Organi della Associazione

Art. 12 L’Assemblea degli Associati

Art. 13 Convocazione dell’Assemblea

Art. 14 Validità dell’Assemblea e Deliberazioni

Art. 15 Deleghe

Art. 16 Compiti dell’Assemblea

Art. 17 Il Presidente

Art. 18 Il Consiglio Direttivo

Art. 19 Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 20 Convocazione e validità

Art. 21 Decadenza della carica di membro del Consiglio Direttivo

Art. 23 Il Comitato Scientifico

Art. 24 Compiti del Comitato Scientifico

Art. 25 Organizzazione per i Convegni

Art. 25bis Collegio amministrativo contabile

Art. 26 Composizione del Collegio Amministrativo Contabile

Art. 27 Collegio dei probiviri

Art. 28 Gratutita’ del mandato dei componenti degli organi dell'Associazione

TITOLO IV

Art. 29 Patrimonio dell’Associazione

Art. 30 Entrate dell’Associazione

Art. 31 Divieto di distribuzione di utili - non rivalutabilita’ e non ripetibilita’ dei contributi

Art. 32 Esercizio finanziario

TITOLO V

Art. 33 Scioglimento dell'associazione

Art. 34 Provvedimenti disciplinari

Art. 35 Modifiche allo Statuto

Art. 36 Foro competente

Art. 37 Rinvio al Regolamento

Art. 38 Rinvio

 

  

TITOLO I

Art. 1

Costituzione

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita la “Associazione Italiana di Patologia Veterinaria”, in breve “A.I.P. Vet.” (denominata negli articoli successivi come Associazione) quale ente non commerciale in conformità alle leggi vigenti (art. 111 Tuir, approvato con D.P.R. 917/1986, art. 4 D.P.R. 633/1972, modificati dal D.lgs. 460/97). 

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Milano, via Celoria n. 10, presso il Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria - Sezione di Anatomia Patologica Veterinaria e Patologia Aviare - Facoltà di Medicina Veterinaria.

Art. 3

Durata

La durata della Associazione è illimitata.

Art. 4

Finalità e Scopi

La Società ha carattere scientifico, persegue scopi culturali, promuovendo attività di ricerca, studi e convegni su tematiche di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria e su argomenti a queste correlati.

Al fine di promuovere e realizzare gli scopi sociali, l'Associazione può istituire collaborazioni con Enti nazionali, regionali e locali, con la pubblica amministrazione, con centri di ricerca scientifica, nonché altre organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali interessate al settore.

Può inoltre farsi carico di prestare servizi e consulenze ad altri enti, società ed associazioni.

Al fine di promuovere la ricerca scientifica, la associazione può istituire l’assegnazione di borse di studio.

L'Associazione non ha fini di lucro.

 

TITOLO II

Art. 5

Associati

Gli Associati partecipano alla vita associativa garantendo il proprio contributo culturale ed economico.

Può diventare Associato chiunque sia cultore o si interessa di Patologia Veterinaria, nonché Enti o Associazioni che perseguono analoghe finalità della Associazione.

I soci si distinguono in:

-Associati fondatori;

-Associati onorari;

-Associati ordinari;

-Associati sostenitori.

Fanno parte degli Associati fondatori i firmatari del presente Statuto all’atto della costituzione della Associazione e che hanno versato la quota.

Possono essere nominati associati onorari coloro che si distinguono per il loro contributo scientifico in materia di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria.

La nomina di Associato onorario spetta al Consiglio Direttivo, dopo aver acquisito il parere del Comitato Scientifico. La proposta può essere presentata da qualsiasi Associato fondatore o ordinario.

Sono Associati ordinari coloro che aderiscono alla Associazione dopo la sua costituzione, sono professionalmente impegnati nel settore della Patologia Veterinaria o in settori affini e che versano regolarmente la quota annuale.

Possono aderire alla Associazione in qualità di associati sostenitori gli Enti, le Associazioni e le persone fisiche o giuridiche che partecipano a vario titolo e con proprie donazioni o sovvenzioni alla vita e/o alle varie attività della Associazione.

Art. 6

Iscrizione alla Associazione

Il Consiglio Direttivo provvede in merito all’accoglimento delle domande di iscrizione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nel caso di richiesta di adesione alla Associazione - in qualità di Associato ordinario - di una persona fisica, la domanda deve essere corredata di curriculum vitae. Le domande di adesione alla Associazione devono essere controfirmate da almeno due associati presentatori.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare l'esito della votazione.

Il mancato accoglimento della domanda di adesione deve essere motivato.

L'iscrizione degli associati decorre dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 novembre dell’anno precedente.

Art. 7

Quote associative

Gli Associati devono versare annualmente alla Associazione una quota stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

La quota o il contributo associativo dell'Associato è intrasmissibile.

L’Assemblea può stabilire quote ridotte per gli studenti ed i neolaureati.

Art. 8

Diritti degli Associati

Ogni Associato ha diritto di voto e di intervento in Assemblea.

Ad ogni Associato è attribuito un solo voto.

Le persone giuridiche devono essere rappresentate da un solo delegato.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati che sono regolarmente iscritti alla Associazione e che sono in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite ai sensi dell’art. 7.

Art. 9

Obblighi degli Associati

Ogni Associato, in qualità della propria qualifica, deve rispettare i seguenti obblighi:

1-osservare le norme dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;

2-essere in regola con i versamenti della quota annuale deliberata ai sensi dell’art. 7;

3-astenersi da qualsiasi atto o iniziativa che sia pregiudizievole ai fini perseguiti dalla Associazione o alle iniziative esercitate dalla stessa;

4-astenersi dal partecipare o dall’aderire ad attività che siano in contrasto con quelle della Associazione.

Art. 10

Decadenza o perdita della qualifica di Associato

La decadenza dalla qualifica di Associato avviene per dimissioni volontarie.

La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

1-perdita dei requisiti chiesti per l’ammissione alla Associazione;

2-per mancato versamento della quota annuale dopo il terzo sollecito di pagamento;

3-per espulsione in seguito a grave infrazione delle disposizioni di cui al presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi della Associazione.

Le dimissioni decorrono allo scadere dell’anno di versamento dell’ultima quota. Il Consiglio Direttivo delibera di prenderne atto.

La perdita della qualifica di Associato di cui ai punti 1, 2 e 3 viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati dimissionari o cancellati per morosità, possono riscriversi alla Associazione a condizione che abbiano sanato ogni posizione debitoria nei confronti della stessa.

La perdita della qualifica di Associato non comporta alcun diritto dello stesso sul patrimonio della Associazione.

 

TITOLO III

Art. 11

Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

-l’Assemblea degli Associati;

-il Presidente

-il Consiglio Direttivo

-il Comitato Scientifico

-il Collegio amministrativo contabile

-il Collegio dei Probiviri

Art. 12

L’Assemblea degli Associati

L’assemblea è l’organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Nel rispetto della libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo e al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che risultano essere regolarmente iscritti alla Associazione alla data di convocazione e che risultano essere in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.

L’Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno, mentre l’assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, o su richiesta motivata da almeno due terzi degli Associati.

Art. 13

Convocazione dell’Assemblea

La convocazione deve essere disposta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza.

La convocazione deve essere eseguita per iscritto; sono considerate valide le convocazioni anche a mezzo telematico (fax), informatico per posta elettronica, inviate al recapito rilasciato dall’associato all’atto della sua iscrizione.

La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza in prima e in seconda convocazione, nonché i punti in discussione all’ordine del giorno.

Nel caso di proposte di modifica delle disposizioni dello Statuto, la convocazione deve contenere in allegato l’indicazione degli articoli oggetto di modifica ed il testo delle modifiche proposte.

Art. 14

Validità dell’Assemblea e Deliberazioni

In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita se è presente la metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

Per modificare l’atto costitutivo è necessario, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le azioni di responsabilità da intraprendere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, per violazione del mandato o di leggi, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi degli Associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti o rappresentati.

Nel caso di parità di votanti, prevale quello espresso dal Presidente.

Nel caso di scioglimento della Associazione, per la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, è richiesta la votazione favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

E’ prevista la possibilità, ogniqualvolta particolari esigenze lo richiedano, di svolgere consultazioni e votazioni anche per via telematica. In tal caso il Presidente si fa carico di verificare la regolarità della trasmissione delle comunicazioni e ne redige apposito verbale.

Art. 15

Deleghe

A ciascun componente dell’Assemblea può essere rilasciata più di una delega.

La delega deve essere scritta e consegnata prima dell’inizio dei lavori al Presidente dell’Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 16

Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea Ordinaria sono attribuiti i seguenti compiti:

-nomina delle cariche sociali previste nel presente Statuto (Presidente, Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, il Collegio amministrativo contabile, Collegio dei Probiviri);

-approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente con la relazione del Collegio amministrativo-contabile;

-delibera del bilancio preventivo;

-delibera dell’entità delle quote sociali sentito il parere del Consiglio Direttivo;

-delibera sugli argomenti relativi alla gestione e alle attività sociali in relazione alle finalità scientifiche nonché alle attività di ricerca della Società;

-ratifica della nomina del personale tecnico e/o di consulenza;

All’Assemblea Straordinaria sono attribuiti i seguenti compiti

-deliberazione delle variazioni statutarie;

-approvazione delle norme del regolamento di esecuzione della Associazione.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli Associati, dura in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente per un altro biennio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, con attribuzione dei poteri che gli sono conferiti dalla legge, di fronte agli Associati, ai terzi, in giudizio.

Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli vengono demandate dallo Statuto e dal Regolamento, nonché coordina tutte le attività della Associazione.

Ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico.

Nella convocazione dell’Assemblea deve fissare l’ordine del giorno, oltre agli adempimenti ai sensi dell’art. 13.

Il Presidente ha facoltà anche di rilasciare quietanza liberatoria ad enti pubblici, di nominare avvocati, procuratori, periti e di provvedere a quant’altro occorra per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fermo restando il rispetto delle finalità e degli scopi della Associazione.

Il Vicepresidente può sostituire il Presidente negli incarichi previsti dallo Statuto, in caso di assenza, di dimissioni o di altri impedimenti di questo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo amministrativo della Società e svolge tutte le funzioni che non sono attribuite all’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio deve essere composto esclusivamente dagli Associati (salvo che siano nominati in sede di atto costitutivo e che abbiano comunicato la loro intenzione di divenire associati), in numero di 5, eletti dall’Assemblea degli Associati e che sono così ripartiti:

-il Presidente;

-un Segretario;

-3 Consiglieri.

La carica di Vicepresidente è ricoperta da uno dei consiglieri su nomina del Consiglio.

I Consiglieri rimangono in carica per lo stesso periodo del Presidente e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni dei Consiglieri l’Assemblea procede all’elezione dei sostituti per la reintegrazione del Consiglio.

I Consiglieri, il Consiglio e/o il Presidente decadono dalla propria carica quando l’Assemblea ne voti la sfiducia in base alle maggioranze previste dallo statuto.

Il Consiglio decide al suo interno le suddivisioni degli incarichi in base al proprio programma ed alle esigenze della Associazione.

Art. 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo di governo dell'Associazione.

Esso Svolge compiti di direzione, gestione e amministrazione dell'Associazione e risponde del proprio operato all’Assemblea.

Il Consiglio attua le politiche dell’Assemblea e assicura la direzione delle attività dell’Associazione, nonché delibera collegialmente. In particolare, il Consiglio:

-convoca l’Assemblea degli Associati;

-assicura la corretta gestione amministrativa dell'Associazione;

-amministra il patrimonio sociale dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-nomina un Tesoriere a cui affidare la gestione e la cura del patrimonio, finanziario e non, dell'Associazione;

-delibera sullo stare in giudizio;

-dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei Associati;

-fissa la data nonché la sede per la convocazione dell’Assemblea degli Associati;

-predispone il bilancio di spesa annuale, consuntivo e preventivo, da presentare all’Assemblea degli Associati;

-redige il resoconto delle attività svolte e predispone il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, da presentare all’Assemblea degli Associati;

-delibera sulla nomina a Associati onorari ai sensi dell’art. 5 nonché sull’ammissione a Associati ordinari ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto;

-costituisce e cura i rapporti con tutti gli enti di competenza per quanto riguarda la Patologia Veterinaria;

-garantisce, l'organizzazione di attività di formazione in ambito scientifico e didattico. Cura i rapporti con la stampa con aziende e con altre Associazioni del settore

-si assicura la collaborazione di professionisti nei settori scientifici, legislativi, finanziari ed in tutti quelli ove ne ritenga necessario l’intervento.

-propone i nominativi dei rappresentanti ufficiali dell'Associazione in seno ad altre Associazioni ed Enti;

-può nominare commissioni di studio di particolari problemi, sentito il Comitato Scientifico;

-ricerca la sede idonea per l'Associazione, nonché la propone all’Assemblea per le modifiche allo Statuto;

Art. 20

Convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti, entro 10 giorni dalle elezioni, e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l’anno.

Il Consiglio risulta validamente costituito se presenti almeno 2/3 dei consiglieri tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Tutte le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario o di un incaricato e sottoscritte dai Consiglieri presenti.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale il doppio.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art. 21

Decadenza della carica di membro del Consiglio Direttivo

La decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo avviene per:

- per espulsione in seguito a grave infrazione delle disposizioni di cui al presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi della Associazione.

-per dimissioni volontarie;

-per mancata partecipazione al Consiglio senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive.

Il Consiglio provvede a sostituirli con gli Associati che risultano i primi tra i non eletti nelle votazioni dell’Assemblea degli Assocaiti.

Il nuovo componente del Consiglio rimane in carica fino all’Assemblea successiva.

Art. 23

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico rappresenta l’organo di consulenza scientifica della Società.

Esso è costituito da:

1-il Presidente dell'Associazione;

2-il Vice Presidente dell'Associazione;

3-il Segretario della Associazione;

4-da 6 membri eletti dall’Assemblea,

I membri di cui al punto 4 sono eletti tra gli Associati.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieleggibili.

Art. 24

Compiti del Comitato Scientifico

I compiti e le attività del Comitato Scientifico consistono in:

1-proporre tematiche di interesse scientifico e tecnico che possono essere oggetto di tavole rotonde, relazioni, simposi nei convegni, nelle riunioni di studio o di programmazione, nonché nei corsi di aggiornamento professionale;

1bis-proporre i nominativi degli Associati ai quali affidare le tematiche da trattare;

2-predisporre le commissioni e designarne i membri per l’assegnazione di borse di studio o di premi per la ricerca;

3-proporre lo schema del programma scientifico del Convegno annuale ed esprimere parere in merito agli eventuali temi scientifici e tecnici proposti dagli Associati o da Enti pubblici e privati;

4-sovraintendere lo svolgimento dei lavori del Convegno annuale;

5-esprimere parere su ogni argomento di natura scientifica e/o tecnica proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

6-seguire i lavori e i rapporti scientifici tenuti dall'Associazione con l’estero;

7-proporre innanzi al Consiglio Direttivo la nomina di Soci onorari.

Su indicazione o parere del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo delibera il programma dei Convegni, delle riunioni e dell’attività scientifica della Società, nonché procede alla scelta definitiva dei temi oggetto di relazioni speciali e dei rispettivi relatori.

Art. 25

Organizzazione per i Convegni

Per l’organizzazione del Convegno annuale o di altre iniziative di incontri congressuali, si rinvia alle norme stabilite nel Regolamento.

Art. 25bis

Collegio amministrativo contabile

Il Collegio Amministrativo Contabile è l’organo di controllo dell’attività amministrativa ed economico-finanziaria della Società.

Al Collegio spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria della Società e ne sorveglia, mediante verifiche, la regolarità.

Ha il compito di svolgere le attribuzioni che sono conferite dalla legge, in particolare:

-controlla il bilancio e il rendiconto consuntivo dell'Associazione, che sono trasmessi dal Consiglio Direttivo prima della presentazione all’Assemblea degli Associati;

-verifica la regolarità degli atti di amministrazione della Associazione nonché l’esattezza delle relative scritture contabili;

-vigila sull’andamento dell’amministrazione della Associazione;

-ha facoltà di richiedere tutti gli atti e la documentazione che ritenga necessaria per l’espletamento dei suoi compiti;

-controlla sull’esistenza di cassa e sui valori che sono custoditi presso l'Associazione;

-accerta annualmente la consistenza effettiva dei beni di proprietà della Associazione, vistando il relativo inventario.

Il collegio redige relazione all’Assemblea relativamente ai rendiconti economico finanziari predisposti dall’organo direttivo il cui progetto, a tal fine, deve essere sottoposto almeno 15 gg prima della riunione dell’Assemblea convocata per l’esame e la sua approvazione.

Art. 26

Composizione del Collegio Amministrativo Contabile

Il Collegio Amministrativo Contabile è nominato dall’Assemblea degli Associati.

Tale Organo è composto da 3 membri effettivi, più 2 supplenti; durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I Membri provvedono alla prima riunione a nominare un Presidente.

I Membri del Collegio Amministrativo Contabile sono scelti tra i soci dell’Associazione.

I componenti del Collegio hanno diritto di assistere alle sedute dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria dei diritti e delle istanze promosse dai singoli associati iscritti e di giurisdizione interne dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 componenti effettivi, più 2 supplenti, eletti dall’Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme e principi del presente Statuto, nonché la corretta applicazione di norme e regolamenti di cui l'Associazione si sia dotata.

Inoltre il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere sui ricorsi o controversie proposte dai Soci su eventuali provvedimenti deliberati dall’Assemblea ed in ogni altra controversia di carattere morale e materiale che dovesse insorgere tra gli Associati.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

In caso di dimissioni i singoli Probiviri vengono sostituiti dall’Assemblea. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri dovrà presentare all’Assemblea un rapporto annuale sull’attività svolta.

I componenti del Collegio dei Probiviri possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio.

Art. 28

Gratuita’ del mandato dei componenti degli organi dell'Associazione

I componenti degli organi dell'Associazione svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito.

Gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, approvate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che dovessero svolgere attività in seno all'Associazione, non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese.

 

TITOLO IV

Art. 29

Patrimonio della Associazione

Il patrimonio dell'Associazione comprende beni mobili ed immobili, di cui l'Associazione è proprietaria a qualsiasi titolo.

Art. 30

Entrate dell'Associazione

Per l’adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1-quote associative, calcolate in base al numero degli Associati;

2-redditi derivanti dal proprio patrimonio e, in particolare, degli eventuali interessi di depositi bancari ed altre rendite di varia natura;

3-eventuali elargizioni di Enti o altre associazioni pubbliche o private;

4-elargizioni diverse dalle precedenti quali donazioni, lasciti e liberalità in genere;

5-quote che provengono nell’ambito di servizi specifici.

6 - quote che provengono dall'organizzazione di Corsi e Convegni.

L'Associazione non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi.

I fondi per la gestione ordinaria sono depositati in conti correnti presso istituti di credito o simili.

Art. 31

Divieto di distribuzione di utili – non rivalutabilita’ e non ripetibilita’ dei contributi

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto.

I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.

Art. 32

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e dura fino al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige e approva annualmente il rendiconto annuale economico finanziario attraverso gli organi di governo.

Il rendiconto economico finanziario deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Amministrativo Contabile.

Il rendiconto, dopo la redazione e prima dell’approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l’assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i Soci ne possano prendere visione, o trasmesso via e-mail dal Segretario a chi ne faccia richiesta.

 

TITOLO V

Art. 33

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, possono essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea degli Associati a maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra società o associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34

Provvedimenti disciplinari

Gli Associati possono essere espulsi nei seguenti casi:

1-se compiono atti contrari alle disposizioni del presente Statuto;

2-se commettono gravi infrazioni alle deliberazioni degli Organi societari;

3-se non abbiano onorato i loro impegni di contribuzione alla Società nonostante i solleciti di pagamento di cui all’art. 10.

Il provvedimento di espulsione è disposto dal Consiglio Direttivo e deve essere motivato.

Contro il provvedimento di espulsione, l'Associato ha diritto di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale esprimerà parere motivato all’Assemblea.

L'Associato espulso deve inviare l’opposizione scritta e con le motivazioni al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione disposto dal Consiglio Direttivo.

Il ricorso presentato sospende il provvedimento di espulsione.

Il Collegio dei Probiviri dispone con provvedimento motivato e lo sottopone all’Assemblea degli Associati per la decisione finale.

L’Assemblea degli Associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri delibera in merito, a maggioranza semplice dei presenti.

La delibera di espulsione emessa dall’Assemblea degli Associati è motivata e inappellabile.

Il Consiglio Direttivo prende atto della Delibera assembleare e provvede alla notifica.

Si rinvia al Regolamento la procedura disciplinare.

Art. 35

Modifiche allo Statuto

Qualsiasi proposta o richiesta di modifica del presente Statuto, presentata dai Soci o dal Consiglio Direttivo, deve essere portata a conoscenza di tutti gli Associati almeno tre mesi prima della data di convocazione dell’Assemblea, al fine di essere discussa.

L’approvazione della modifica delle disposizioni del presente Statuto deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 36

Foro competente

In caso di controversie, il foro competente è quello in cui l'Associazione ha la propria sede.

Art. 37

Rinvio al Regolamento

Per le norme di applicazione del presente Statuto si rinvia alla stesura nonché all’approvazione del Regolamento.

Art. 38

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 ed alle eventuali leggi speciali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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